Circolare 017

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE O INCARICHI RETRIBUITI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE O INCARICHI RETRIBUITI

Gianfranco Gagliardo

Docente e funzione strumentale

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE O INCARICHI RETRIBUITI

Si allega alla presente il modulo di cui in oggetto. Il personale che fosse interessato deve inviare tale
modulo, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo di posta istituzionale.
Si ritiene in proposito opportuno precisare quanto segue.
Tempo a disposizione dell’amministrazione scolastica: L’amministrazione ha 30 giorni per concedere
l’autorizzazione per gli incarichi. La richiesta deve essere presentata al DS e il dipendente deve informare i
soggetti esterni che la richiesta deve essere inoltrata prima del conferimento dell’incarico.
Obblighi di comunicazione: Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione può comportare la
risoluzione del contratto e l’applicazione di sanzioni.
Le autorizzazioni: le autorizzazioni devono essere richieste ogni anno. I docenti a tempo indeterminato
possono farlo anche prima dell’inizio dell’anno scolastico, ma devono specificare che si riferisce all’anno
successivo.
Le incompatibilità: Riguardo al regime delle incompatibilità come stabilito dall’Art. 508 del D.lgs. 297/94, e
l’Art. 53 del D.lgs. 165/01, così come emendato dalla Legge 190/2012, ci sono diverse disposizioni da
considerare.
L’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che per tutti i dipendenti pubblici si applica la disciplina delle
incompatibilità definita dagli articoli 60 e successivi del DPR 10/01/1957, n. 3. Queste incompatibilità
riguardano il commercio, l’industria, le dipendenze da privati e le cariche in società costituite a scopo di
lucro, ad eccezione delle società cooperative, e il cumulo di impieghi pubblici. Tuttavia, ci sono alcune
deroghe, tra cui quella che riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale con un part-time non inferiore al
50%.

Incarichi previamente autorizzati: L’articolo 53 stabilisce che gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti
pubblici devono essere autorizzati preventivamente dall’amministrazione di appartenenza. Questi incarichi
includono attività che non rientrano nei compiti e doveri di ufficio e che prevedono una retribuzione.

Esclusioni dal regime autorizzativo: Ci sono alcune attività che sono escluse dall’autorizzazione, come la
collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie, l’utilizzo economico delle opere creative e delle invenzioni
industriali, la partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi in cui viene corrisposto solo il rimborso delle
spese, gli incarichi che comportano l’aspettativa, il comando o il fuori ruolo del dipendente, gli incarichi
conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita, e le attività di
formazione, docenza e ricerca scientifica.
Condizioni per le autorizzazioni: Per ottenere l’autorizzazione per incarichi retribuiti, esclusi quelli che non
richiedono autorizzazione, devono essere soddisfatte alcune condizioni, tra cui la temporaneità e
l’occasionalità dell’incarico, l’assenza di conflitti di interesse e la compatibilità dell’incarico con l’attività
lavorativa di servizio del dipendente, senza pregiudicarne il regolare svolgimento.
Cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato: Per il personale docente, è vietato
svolgere attività commerciale, industriale e professionale, assumere impieghi presso privati o accettare
cariche in società a scopo di lucro, a meno che si tratti di società o enti per i quali la nomina è riservata allo
Stato e che abbiano ottenuto l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Libere professioni: I docenti possono esercitare libere professioni previa autorizzazione del dirigente
scolastico, a condizione che ciò non interferisca con la loro funzione docente e sia compatibile con l’orario
di insegnamento e di servizio.
Autorizzazione per svolgere la libera professione: Per ottenere l’autorizzazione per svolgere una libera
professione, i docenti devono presentare una richiesta al dirigente scolastico dell’istituto e assicurarsi che
l’attività non interferisca con i loro doveri di servizio.
Richiesta di autorizzazione preventiva per conferire incarichi: La Legge 190/2012 ha modificato l’Art. 53 del
D.lgs. 165/01 riguardo alle incompatibilità e agli incarichi per i dipendenti pubblici. Ora, le amministrazioni
pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi devono comunicare questi incarichi al Dipartimento della
Funzione Pubblica entro 15 giorni dalla data di conferimento. In caso di mancata comunicazione, sono
previste sanzioni.
Part-time: Per i dipendenti a tempo parziale, l’amministrazione può negare la trasformazione del rapporto
se l’attività di lavoro autonomo o subordinato crea un conflitto di interessi o un grave pregiudizio
all’efficienza dell’amministrazione. Inoltre, il dipendente deve comunicare eventuali cambiamenti
nell’attività lavorativa.

Attività professionale con collaborazione continuata: Il personale delle pubbliche amministrazioni, ad
eccezione di chi ha un part-time non inferiore al 50%, non può svolgere attività professionale con
collaborazione continuata. Solo le attività temporanee e occasionali sono autorizzate.
Svolgimento di ripetizioni private da parte di insegnanti: Gli insegnanti non possono dare lezioni private ai
propri studenti dell’istituto. Per gli studenti di altri istituti, è necessaria l’autorizzazione del DS.

All. 1

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Tiberio

Documenti

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